FAQ ANQ
Le nostre domande frequenti forniscono nozioni di base e risposte comprensibili sull’ANQ e le sue misurazioni della qualità.
FAQ
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Qual è il compito dell’ANQ?
L’ANQ ha il compito di attuare misurazioni nazionali della qualità nei settori stazionari della medicina somatica acuta, della riabilitazione e della psichiatria, di svolgere analisi comparative nazionali e di pubblicare i risultati in modo trasparente. È inoltre previsto che assuma mansioni selezionate nel campo dei miglioramenti della qualità.
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Quali interessi rappresenta l’ANQ?
L’ANQ rappresenta gli interessi comuni delle organizzazioni promotrici. L’associazione H+, gli assicuratori e i Cantoni sono presenti in seno all’ANQ a livello paritetico. L’ANQ può attuare solo quanto deciso consensualmente da questi tre gruppi di membri.
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Le cliniche e gli ospedali sono tenuti a partecipare alle misurazioni dell’ANQ?
Tutti gli ospedale e le cliniche che hanno aderito al contratto nazionale di qualità sono tenuti a svolgere le misurazioni. In casi eccezionali motivati, gli istituti possono presentare una richiesta di dispensa. Le misurazioni non sono imposte a ospedali e cliniche. Esse rispondono a precise disposizioni giuridiche e sono state concordate e introdotte dai fornitori di prestazioni e dagli enti finanziatori. Quest’ultimi, come dice il nome, ne hanno anche assicurato il finanziamento per i primi due anni.
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Gli ospedali possono essere dispensati dallo svolgimento delle misurazioni dell’ANQ?
Fondamentalmente, non è possibile chiedere una dispensa. Ci sono tuttavia alcune eccezioni: in caso di chiusura di un ospedale o di una clinica, oppure se una misurazione riguarda prestazioni non offerte dall’istituto in questione. Al Registro delle protesi SIRIS, per esempio, possono ovviamente partecipare solo i fornitori di prestazioni che svolgono impianti di protesi dell’anca e del ginocchio, gli altri ne sono esonerati.
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Che cosa succede se un ospedale o una clinica si rifiuta di partecipare a una misurazione?
L’ANQ sorveglia la partecipazione degli ospedali e delle cliniche allestendo uno specifico elenco pubblicato insieme ai risultati delle misurazioni. Le mancate partecipazioni vengono notificate agli assicuratori e ai Cantoni.
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Chi decide come e quando vengono svolte quali misurazioni?
Il piano di misurazione dell’ANQ è parte integrante della convenzione nazionale sulla qualità ANQ sottoscritta dalle organizzazioni aderenti. Ciò significa che i rappresentanti degli ospedali, delle cliniche, degli assicuratori e dei Cantoni definiscono comunemente le misurazioni decidendo a titolo paritario.
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Quanto sono indipendenti i risultati delle misurazioni?
L’ANQ delega a istituti indipendenti, per lo più appartenenti a università o scuole universitarie, l’elaborazione e l’analisi dei dati rilevati. Le analisi si attengono ai concetti di analisi redatti dai Comitati per la qualità, approvati dal Comitato dell’ANQ, e avallati dai Cantoni, dagli assicuratori e dai fornitori di prestazioni.
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Chi garantisce che i risultati delle misurazioni non vengano manipolati?
I dati rilevati vengono verificati mediante logiche di controllo e procedure di validazione. Anche la qualità dei dati viene passata al vaglio. Gli ospedali e le cliniche possono inoltre commentare gli esiti delle misurazioni.
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Ci sono direttive per la pubblicazione dei risultati delle misurazioni?
Sì. La procedura è definita nel <a href="https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Contratto_qualita_Annesso6_Regolamento_dati-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Regolamento dell'ANQ</a> per l’utilizzo dei dati rilevati, sulla base del quale sono stati redatti i requisiti generali per la pubblicazione. Per ogni misurazione, viene allestito e approvato un concetto di pubblicazione separato. L’ANQ tiene inoltre conto delle <a href="https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/Recommandations_ASSM.pdf" target="_blank" rel="noopener">raccomandazioni dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM)</a>.
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Chi sorveglia il rilevamento dei dati in seno agli ospedali e alle cliniche?
Gli istituti di analisi incaricati dall’ANQ verificano la plausibilità dei dati rilevati. Una sorveglianza completa del rilevamento in loco non è possibile.
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Chi controlla se gli ospedali e le cliniche adottano misure di miglioramento?
Finora, l’ottimizzazione della qualità era responsabilità di ospedali e cliniche, e Cantoni e assicuratori potevano intervenire in caso di mancato assolvimento di tale compito. Sulla scorta dell’art. 58a LAMal, anche le sanzioni, oltre ai rilevamenti e alle misure di miglioramento, sono parte delle convenzioni sulla qualità.
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Come mai l’ANQ non pubblica classifiche degli ospedali?
In generale, l’obiettivo dell’ANQ è quello di pubblicare un confronto nazionale dei risultati, di informare l’opinione pubblica e di consentire a ospedali e cliniche di consolidare un processo continuo di miglioramento. Al centro di tutto deve esserci lo sviluppo della qualità e l’esperienza insegna che stilare classifiche non serve allo scopo. Di regola, l’ANQ non pone in risalto – né positivamente né negativamente – singoli nosocomi, perché ciò potrebbe essere controproducente. La pubblicazione trasparente basta per indurre ad agire gli ospedali con i risultati peggiori. Occorre inoltre ricordare che i valori di ospedali con pochi casi sono statisticamente meno robusti e più facilmente influenzabili da oscillazioni casuali.
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Chi paga le misurazioni dell’ANQ?
L’ANQ mette a disposizione di ospedali e cliniche gli strumenti di misurazione e la struttura logistica in cambio di un contributo per ogni dimissione. Maggiori informazioni: <a href="https://www.anq.ch/it/anq/pubblicazioni/rapporto-annuale/" target="_blank" rel="noopener">rapporto annuale dell’ANQ</a>, capitolo «Finanziamento».
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Chi finanzia l’ANQ?
La struttura dell’ANQ (Segretariato generale, organi, amministrazione dei membri) è finanziata ai sensi degli statuti con i contributi dei membri, il cui importo è stabilito dall’Assemblea dei membri. Maggiori informazioni: <a href="https://www.anq.ch/it/anq/pubblicazioni/rapporto-annuale/" target="_blank" rel="noopener">rapporto annuale dell’ANQ</a>, capitolo «Finanziamento».
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Su quale base giuridica poggia l’ANQ?
La Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) costituisce la base per le misurazioni della qualità dell’ANQ. Essa prescrive ai fornitori di prestazioni (ospedali e cliniche) e agli enti finanziatori (assicuratori e Cantoni) una salvaguardia della qualità pattuita a livello contrattuale. L’ANQ è stata fondata nel 2009 proprio per attuare in modo quanto più possibile efficiente queste direttive giuridiche.
La revisione della LAMal, entrata in vigore il 1° aprile 2021, mira al rafforzamento della qualità e dell’economicità delle prestazioni. Le misurazioni della qualità continuano a essere di importanza centrale per il miglioramento sistematico e strutturato della qualità. -
Quale obiettivo persegue la revisione della LAMal?
Il 21 giugno 2019, l’Assemblea federale ha adottato la modifica della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) per rafforzare la qualità e l’economicità delle prestazioni. La revisione è volta a migliorare in modo sistematico e strutturato i servizi a favore dei pazienti.
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Che cosa cambia con la revisione della LAMal?
Con l’entrata in vigore della modifica della LAMal il 1° aprile 2021, il Consiglio federale riceve il compito di elaborare una strategia della qualità sulla base della quale ogni quattro anni fissare obiettivi di sviluppo della qualità. La revisione crea inoltre nuovi strumenti e coinvolge tutti gli attori del settore sanitario.
<ul>
<li>Il Consiglio federale agisce come organo strategico e istituisce una <a href="https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/commissione-federale-qualita-cfq.html" target="_blank" rel="noopener">Commissione federale per la qualità</a>.</li>
<li>Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualità valide per tutta la Svizzera (<a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it" target="_blank" rel="noopener"><u>convenzioni sulla qualità; art. 58a LAMal</u></a>).</li>
<li>I fornitori di prestazioni sono tenuti a rispettare queste convenzioni sulla qualità (art. 58a, cpv. 6 LAMal).</li>
</ul>
<a href="https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/sviluppo-qualita-in-svizzera.html" target="_blank" rel="noopener">Maggiori informazioni della Confederazione</a> -
Che cosa disciplina l’art. 58a LAMal?
<a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it#art_58_a" target="_blank" rel="noopener">L’art. 58a LAMal </a>esige la stipulazione di convenzioni sulla qualità in tutti i settori di presa a carico. Le parti contraenti (federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori) vi devono disciplinare almeno:
a. le misurazioni della qualità;
b. le misure di sviluppo della qualità;
c. la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento;
d. la verifica del rispetto delle misure di miglioramento;
e. la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento;
f. le sanzioni in caso di violazione della convenzione;
g. la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all’attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale. -
Che cosa cambia a livello di contratto nazionale di qualità dell’ANQ?
Finora, nel settore stazionario del sistema sanitario svizzero esisteva un contratto nazionale sulla qualità, quella dell’ANQ, che disciplina l’attuazione di misurazioni nazionali della qualità nella medicina somatica acuta, nella psichiatria e nella riabilitazione. Ai sensi della legge, occorre ora disciplinare anche elementi dello sviluppo della qualità in tutti i settori di presa a carico. La discussione interna in corso (cfr. annesso contratto nazionale sulla qualità ANQ) è chiamata a decretare se e quali compiti supplementari nel campo del miglioramento della qualità dovrà assumere l’ANQ a lungo termine.